PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 8, le parole: «Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «Deve essere previsto lo svolgimento di referendum su richiesta avanzata da un adeguato numero di cittadini o da un quarto dei componenti del consiglio comunale»;

          b) al comma 2 dell'articolo 39, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

          c) al comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste»;

          d) al comma 2 dell'articolo 42, la lettera m) è sostituita dalle seguenti:

          «m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società partecipate e istituzioni, nonché verifica della congruità dei requisiti posseduti dai candidati; gli statuti possono prevedere forme di partecipazione alle nomine e alle designazioni di cui alla presente lettera, anche mediante deliberazioni approvative o su documenti di sfiducia, che devono comunque essere adottate con maggioranze qualificate;

          m-bis) nomina e revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende,

 

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società partecipate e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

          m-ter) revoca del singolo assessore mediante presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati»;

          e) il comma 2 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

      «2. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività amministrativa e contrattuale posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, compresi gli uffici per i controlli interni istituiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 147, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, i documenti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti, nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge»;

          f) al comma 3 dell'articolo 43 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo, per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo»;

          g) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

      «2. Il consiglio comunale o provinciale, con deliberazione adottata a maggioranza dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare. La composizione delle commissioni

 

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deve rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei gruppi minori»;

          h) il comma 4 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

      «4. Salvo quanto previsto alla lettera m-ter) del comma 2 dell'articolo 42, il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

          i) al comma 2 dell'articolo 48, dopo le parole: «riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività», sono inserite le seguenti: «in forma analitica, rispondendo alle osservazioni dei consiglieri,» e le parole: «dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio»;

          l) al comma 8 dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli statuti devono prevedere adeguati termini temporali per la verifica della congruità dei requisiti posseduti dai candidati, ai sensi della lettera m) del comma 2 dell'articolo 42, decorsi i quali si procede senz'altro alla nomina»;

          m) al comma 9 dell'articolo 50, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

      2. I consigli comunali e provinciali adeguano i rispettivi statuti alle modificazioni apportate dalla presente legge al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso tale termine, l'organo di controllo regionale provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.